Informazioni2019-11-19T10:19:57+00:00

Informazioni

Agevolazioni fiscali2019-11-14T10:31:21+00:00
Assicurazione ai Clienti Finali gas2019-11-14T10:07:51+00:00

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016//R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica  il gas e il sistema idrico.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);

b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare:

Sportello per il consumatore – Acquirente Unico
Numero verde 800.166.654
Fax 800.185.024 800.185.025
e-mail reclami.sportello@acquirenteunico.it oppure info.sportello@acquirenteunico.it
www.autorita.energia.it (sezione Sportello per il consumatore di energia)

Per informazioni sullo stato delle pratiche di denunce per sinistri da incidenti gas contattare:

Cig – Comitato Italiano Gas
Numero verde 800.929.286 (attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30; sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza).
Fax 02.72001646
e-mail assigas@cig.it
www.cig.it (sezione Assicurazione clienti finali)

Società Servizi Energia Srl ricorda che tutti i dettagli sulle norme che regolano l’assicurazione di cui all’oggetto possono essere visionati nell’ Allegato 1 – Polizza clienti finali civili gas

Allegato 1 – Polizza clienti finali civili gas

Società Servizi Energia ricorda infine che la denuncia dell’infortunio deve essere inviata secondo le modalità specificate nell’apposito Allegato 2 – Modulo denuncia sinistro

Allegato 2 – Modulo denuncia sinistro

Bonus Sociale Gas e Luce2019-11-14T09:40:48+00:00
Condotta commerciale2019-11-14T09:13:59+00:00
Delibera 15/08 – dati di base2019-11-14T10:35:55+00:00

Accesso ai dati di base clienti finali domestici: Delibera 15/08

In ottemperanza alla deliberazione AEEG no 15/08 del 20 febbraio 2008 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n.157/07 in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale”, 3G Energia in qualità di venditore rende disponibile la seguente Informativa.

Il responsabile del trattamento dei dati è: 3G energia

Informativa: Allegato A – Accesso ai dati di base (art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali) – Distr. ENEL RETE GAS S.p.a.

Informativa: Allegato A – Accesso ai dati di base (art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali) – Distr. LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.

Delibera 40- sicurezza2019-11-14T10:04:36+00:00

Accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas: Delibera 40/2014/R/gas

Premessa
Con l’entrata in vigore della Delibera 40/2014 dal titolo “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, i distributori effettuano l’attività di accertamento sulla documentazione redatta dall’installatore che ha eseguito l’impianto gas interno. Gli obblighi di accertamento riguardano gli impianti funzionanti con il gas distribuito per mezzo della rete. Sono esclusi dal regolamento gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.
L’attività di accertamento si effettua nei casi di attivazioni della fornitura su impianti nuovi ed a partire da 01/07/2014 nei casi di impianti trasformati e/o modificati. A seguito di riattivazione della fornitura su impianti precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura, l’accertamento documentale verrà effettuato nei soli casi in cui l’impianto interno sia stato oggetto di modifiche.

Gli allegati F e G descrivono la procedura che il Cliente dovrà seguire.
Allegato F40
Consegnato al Cliente finale in occasione della richiesta di preventivo per l’esecuzione di un nuovo allacciamento

Allegato G40
Consegnato al Cliente finale in occasione della richiesta di attivazione della fornitura

 

In occasione della richiesta di attivazione della fornitura di gas il Cliente finale deve presentare:

Allegato H40
Richiesta di attivazione della fornitura di gas (debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente finale stesso)

Allegato I40
Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto (debitamente compilato e sottoscritto dall’Installatore autorizzato e dal venditore)

Rapporto_compatibilità
(debitamente compilato dall’installatore quando non è presente una dichiarazione di conformità dell’impianto preesistente)

Allegati obbligatori
(debitamente compilato e sottoscritto dall’Installatore)

Dich. del Progettista
(debitamente compilato e sottoscritto dal Progettista)

La documentazione dovrà essere recapitata presso i ns. sportelli utenti indicati nella sezione “ Contatti”. Società servizi Energia provvederà a recapitarla al Distributore locale competente.

Linee guida CIG n° 11
Linee guida per l’esecuzione dell’accertamento documentale.

La riattivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull’impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, viene effettuata dal distributore dietro presentazione da parte del Cliente finale del rapporto di tenuta, compilato e sottoscritto da un installatore autorizzato.

Allegato 040-14allA

Allegato 040-14rt

Delibera 71/112019-11-14T10:09:33+00:00

Delibera ARG/gas 71/11 – Informazioni sul SERVIZIO DI TUTELA

La delibera ARG/gas n. 64/09 del 28/05/2009 e s.m.i.:
• ha approvato il TIVG che individuava:
1) all’art. 2.3 le seguenti tipologie di punti di riconsegna:
a  punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
b  punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico;
c  punto di riconsegna per usi diversi.
2) all’art. 4 l’ambito di applicazione del servizio di tutela:
a ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.a (cliente domestico);
b ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.b (condominio con uso domestico) con consumo superiore a 200.000 Smc/anno.
• stabiliva all’art. 5 che i punti di riconsegna appartenenti alla tipologia “usi diversi” con consumo non superiore a 200.000Smc/anno avevano diritto al servizio di tutela fino al 30 settembre 2011.

Ora la delibera ARG/gas 71/11, introduce una nuova tipologia relativa al punto riconsegna ed integra con due nuove tipologie di clienti finali gli aventi diritto al servizio di tutela.

Nuovo art. 2.3 del TIVG “Tipologie punti di riconsegna”:
a punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
b punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico;
c punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico: struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
d punto di riconsegna per usi diversi.
Nuovo art. 4 del TIVG “Ambito applicazione servizio di tutela”
a ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.a (cliente domestico);
b ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.b (condominio con uso domestico) con consumo superiore a 200.000 Smc/anno.
c Ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.c (ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole);
d Ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.d (usi diversi) con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
Nuovi adempimenti dettati dalla ARG/gas 71/11:
A) Il venditore sulla base delle informazioni in suo possesso classifica i Pdr diversi dal domestico/condominio domestico e nella prima fattura utile a tali clienti comunica:
informativa relativa all’introduzione da parte dell’AEEG della nuova tipologia di Pdr relativa ad attività di servizio pubblico che si applica a chi svolge un’attività di assistenza (ospedali, case di cura e riposo, carceri e scuole) e l’estensione a tale tipologia del diritto del servizio di tutela;
la proposta di conferma della precedente tipologia di appartenenza “usi diversi” o di applicazione della nuova tipologia;
l’invito al cliente a comunicare entro 45 giorni dell’invio della fattura l’eventuale diversa tipologia di appartenenza rispetto quella attribuita dal venditore stesso.
In assenza di comunicazione da parte del cliente finale si intende confermata la tipologia attribuita.
Il venditore, entro 30 giorni dal termine in cui il cliente deve comunicare l’eventuale tipologia diversa, comunica al distributore l’esito della nuova classificazione dei Pdr diversi dal domestico/condominio domestico.
B) Il venditore per la cessazione del servizio di tutela ai clienti tipologia “usi diversi” con consumo annuo superiore a 50.000 Smc, entro il 15 luglio 2011 dovrà comunicare loro con apposita informativa predisposta dall’AEEG (Allegato A 71/11) allegata alla fattura o con lettera semplice, che:
dal 1° ottobre 2011 non avranno più diritto alla fornitura in regime di tutela;
entro il 31 agosto 2011 dovranno stipulare un nuovo contratto di fornitura “libero mercato” anche con un venditore diverso;
in caso di mancata stipula di un nuovo contratto la fornitura verrà garantita dall’attuale fornitore alle condizioni di libero mercato proposte entro il 1° agosto 2011;
qualora decidano di stipulare un contratto con un altro fornitore il diritto di recesso dal contratto in essere dovrà essere esercitato dal cliente stesso.
C. Il venditore propone le nuove condizioni contrattuali “mercato libero” entro il 1° agosto 2011 come previsto dal Codice di condotta commerciale, fornendo al cliente i recapiti per eventuali informazioni e/o chiarimenti, specificando la condizione “mercato libero” della fornitura e se le nuove condizioni differiscono dalle precedenti.

Informazione Canone Rai2019-11-14T09:08:21+00:00
Mix energetico2022-12-14T09:56:09+00:00

Di seguito si riportano i dati relativi alla composizione del mix medio nazionale di fonti primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da 3G ENERGIA S.R.L. nel 2020 e nel 2021.

MIX ENERGETICO (DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 31 LUGLIO 2009)

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
 Anno 2020*  Anno 2021**   Anno 2020*   Anno 2021**
 Fonti primarie utilizzate  %  %  %  %
  Fonti rinnovabili  44,31%  42,32%  8,49  8,36
  Carbone  4,75%  5,07%  11,7  13,06
  Gas Naturale  45,88%  48,13%  62,61  64,93
  Prodotti petroliferi  0,57%  0,88%  0,97  1,39
  Nucleare  0%  0%  9,57  7,05
  Altre fonti  4,49%  3,60%  6,66  5,21
  * dato consultivo   ** dato pre-consultivo   * dato consultivo   ** dato pre-consultivo

 

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di visitare il sito del GSE al percorso sotto indicato e/o di prendere contatti con l’ufficio statistiche@gse.it (Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. – Direzione Operativa
Statistiche sulle fonti rinnovabili Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00192 Roma). www.gse.it

E’ possibile consultare anche i risultati degli studi sulla valutazione dell’impatto ambientale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Normative CPI2019-11-14T09:16:43+00:00
Sicurezza2019-11-14T09:54:29+00:00

LA SICUREZZA È UNA BUONA ABITUDINE

Informazioni generali:

IL GAS NATURALE.
Per gas naturale si intende una miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano e idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti tra cui l’azoto e l’anidride carbonica. È un gas incolore, inodore e non tossico.
È composto da carbonio e idrogeno e la sua formula chimica è CH4.
Il gas metano ha un peso specifico di circa 0,55 kg/m3, inferiore a quello dell’aria e ha pertanto una naturale tendenza a salire verso l’alto (gas leggero). Tale elemento deve essere ben considerato ai fini della sicurezza, specialmente nelle problematiche di aerazione e ventilazione dei locali in cui sono installati gli apparecchi di utilizzazione. Le norme per gli impianti ad uso domestico alimentati a gas naturale sono contenute nella norma UNI CIG 7129.

Sicurezza:

La salvaguardia della sicurezza, per impianti di adduzione e apparecchiature per gas naturale, impone precisi obblighi da rispettare.
L’impianto di adduzione del gas combustibile deve essere eseguito a “Regola dell’arte”, nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi:

Delibera 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”;
Delibera 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”, prescrive che l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione degli impianti a gas a valle dei contatori siano eseguite esclusivamente da operatori abilitati, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, certificati da un “attestato di riconoscimento” rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato; inoltre, che al termine dei lavori l’installatore rilasci una “dichiarazione di conformità” per attestare che l’impianto è stato realizzato secondo le normative vigenti. L’installatore avrà l’obbligo di indicare se il locale in cui si vuol fare l’impianto risponde alle necessarie prescrizioni per quanto riguarda la ventilazione(1), l’aerazione(2), l’evacuazione dei prodotti della combustione (3) nonché per l’ubicazione dell’apparecchio in funzione delle relative caratteristiche.
UNI CIG 7129/08 “Impianti a gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione”

Gli apparecchi di utilizzazione (caldaie, cucine, ecc.) devono anch’essi rispondere ai requisiti di fabbricazione previsti dalla Legge;
La direttiva comunitaria 90/396/CE prescrive che gli apparecchi a gas siano conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee “armonizzate” ed alle prescrizioni della stessa direttiva. Per ottenere il diritto ad apporre la marcatura CE, i produttori debbono conformarsi ai requisiti imposti dalla direttiva.

Buone regole da seguire:

Chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi. Questa operazione va sempre eseguita in caso di assenza da casa, anche se di breve durata.

Evitare di riempire troppo le pentole. La fuoriuscita di liquidi in ebollizione, infatti, può causare lo spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti.

Lo scarico diretto nell’atmosfera è consentito solo in casi particolari laddove, negli edifici esistenti, non si possano rispettare i regolamenti comunali che prevedono lo scarico dei fumi oltre il tetto. E’ comunque necessario che l’impianto rispetti le normative vigenti. Per una corretta installazione è opportuno rivolgersi sempre a personale qualificato;

Per garantire un utilizzo sicuro dell’impianto a gas, è necessario un continuo ricambio d’aria attraverso un’apertura fissa verso l’esterno. Questa deve avere una superficie adeguata alla potenzialità degli apparecchi installati e deve comunque essere non inferiore a 100 centimetri quadrati. Nel caso in cui la cucina non sia dotata, sul piano di cottura, del “dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma”, l’apertura deve essere non inferiore a 200 centimetri quadrati. Inoltre l’apertura fissa deve essere ingrandita proporzionalmente alla portata di eventuali aspiratori elettrici, i quali sottraggono aria dall’interno dei locali.

In caso di fuga di gas:

Se il gas che fuoriesce dal punto di fuga prende fuoco, si deve tentare – ove possibile – di bloccare rapidamente la perdita chiudendo la valvola di intercettazione posta a monte del punto di fuga.
Arieggiare subito l’abitazione, aprendo finestre e porte;
Non toccare interruttori e spine elettriche;
Chiamare i Vigili del Fuoco / pronto intervento gas.

Copertura assicurativa:

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
(Vedi sezione Modulistica – Assicurazione ai clienti Finali).

Argomenti correlati:

Assicurazione ai clienti finale: Delibera 152/03 e Delibera 62/07
Accertamenti della sicurezza post contatore: Delibera 40/2014